Nei parcheggi delle auto possono sostare anche i camper?

Parcheggio

Per tutti coloro che da poco possiedono il camper e si chiedono se sia possibile sostare nei parcheggi delle auto, la risposta alla domanda è:

SI è possibile sostare nei parcheggi riservati alle auto.

A meno che su quel tratto stradale o in quel parcheggio non vi siano divieti particolari per i camper, ordinanze comunali o altro specifico divieto i camper possono parcheggiare come le automobili.

In poche parole l’art.185 del Codice della strada (riportato a fondo pagina), recita che nei parcheggi delle auto possono parcheggiare anche i camper, a condizione che le ruote poggiate a terra non sporgano al di fuori dell’area delimitata, quindi che il camper non superi i limiti delle linee, e che non si faccia “campeggio”.

Per divieto di campeggio s’intende non aprire il tendalino, non mettere fuori le sedie e il tavolo, non poggiare a terra lo scalino davanti la porta, ecc… La parola divieto di campeggio comprende anche il non lasciare ostacoli al di fuori del camper, come poggiare fuori una scopa, stendere un costume o un asciugamano o qualsiasi altro indumento sullo specchietto o sul portabici o sull’antenna…. addirittura il divieto di campeggio impedisce anche di tenere aperte le finestre o la porta del camper.

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.

“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.

1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’ambito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Altri articoli: Mete Italia e Camping & Outdood

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